COLLOCAMENTO MIRATO DI PERSONE CON DISABILITA' - ex art.1 L. 68/99

CHI RIENTRA NELL'ART. 1?

  • INVALIDI CIVILI persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, e portatori di handicap intellettivo con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile nonché dalle persone nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 1, della L. 12 giugno 1984, n. 222 ossia gli assicurati la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Rientrano in quest'ultima categoria i soggetti che percepiscono l'assegno ordinario di invalidità e ai quali, pertanto, è stata accertata dall'INPS una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro, a causa di infermità o di un difetto fisico e mentale;
  • INVALIDI DEL LAVORO persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;
  • PERSONE NON VEDENTI O SORDI
  • INVALIDI DI GUERRA, INVALIDI CIVILI DI GUERRA E INVALIDI PER SERVIZIO con minorazioni ascritte dalla I alla VIII categoria previste dal T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra (D.P.R. 915/78)