Il datore di lavoro - Sintesi BAT
Il datore di lavoro
Imprese private
I datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze almeno 15 lavoratori come BASE di COMPUTO sono soggetti all’obbligo di assunzione di persone iscritte nelle liste del collocamento mirato.
Quando insorge l'obbligo
I datori di lavoro sono tenuti ad adeguarsi all'obbligo di assunzione di persone appartenenti alle categorie protette, secondo quanto previsto dall'art. 9 L. 68/99 e dall'art. 2 DPR 333/00, in base al numero di dipendenti assunti e calcolati nella base di computo:
- se l'azienda occupa più di 35 dipendenti (base di computo): l'obbligo è già insorto. La richiesta di assunzione ex art. 9.1. L.68/99 deve essere inoltrata entro 60 giorni dall'insorgenza di ogni nuovo obbligo;
- se l'azienda occupa da 15 a 35 dipendenti (base di computo): l'obbligo insorge solo in caso di una nuova assunzione rientrante nella base di computo (effettuata successivamente al 18 gennaio 2000). Entro 60 giorni da tale incremento, il datore di lavoro deve inviare la richiesta di assunzione ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L.68/99, mentre l'assunzione deve essere effettuata entro 12 mesi dalla medesima data. In caso di ulteriore nuovo incremento della base di computo, l'obbligo insorge dal giorno stesso e l'assunzione del lavoratore disabile deve essere effettuata entro 60 giorni.
Enti pubblici
I datori di lavoro pubblici che occupano alle proprie dipendenze almeno 15 lavoratori sono soggetti all'obbligo di assunzione di persone iscritte nelle liste del collocamento mirato.
Quando insorge l'obbligo
Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici non economici sono tenuti ad adeguarsi all'obbligo di assunzione di persone appartenenti alle categorie protette, previa verifica circa la sussistenza delle condizioni di assunzione nel settore pubblico previste dall'ordinamento vigente in materia (art. 7 DPR 333/00). La richiesta di avviamento a selezione deve essere inoltrata entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo e nello stesso termine deve essere inviata comunicazione riguardante la situazione del personale.
Per gli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) - ai sensi dell'art. 3 c. 7 DPR 333/00 - e per le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione l'obbligo insorge solo in caso di nuova assunzione (art. 3 c. 3 L. 68/99).