Centralinisti Telefonici non Vedenti L.113/85

La Legge 113/85 disciplina le modalità per il collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti (ovvero coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti) disoccupati i quali possono iscriversi nell'apposito elenco tenuto dal servizio per il collocamento mirato nel cui ambito si trova la residenza dell'interessato fino al compimento del 55esimo anno di età.

E' possibile, anche, l'iscrizione nell'elenco di un unico altro servizio nel territorio dello Stato.
 
Per l'iscrizione nello specifico elenco dei centralinisti telefonici non vedenti è necessario produrre istanza mediante compilazione del Mod. 3.1 ed essere in possesso della seguente documentazione:
- certificato rilasciato dalla commissione medica attestante la cecità o la minorazione visiva;
- diploma di centralinista telefonico oppure, in alternativa, apposita dichiarazione attestante lo svolgimento delle mansioni di centralinista per almeno sei mesi rilasciata dal datore di lavoro  sia con riferimento ad un rapporto di lavoro già concluso sia con riferimento ad un rapporto di lavoro ancora in corso, purchè tale da consentire il mantenimento dello stato di disoccupazione (Circolare del Ministero del Lavoro Reg. Uff. 7017 del 07.09.2021).