Tirocini extracurriculari

La Regione Puglia, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale, promuove il tirocinio extracurriculare quale misura formativa di politica attiva finalizzata a favorire l’arricchimento delle conoscenze e l’acquisizione di competenze professionali, nonché l’inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.
Il tirocinio è svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel Piano Formativo Individuale (PFI) e, salvo i casi di cui all’art. 6 comma 2, L.R. 26/2023, non può essere attivato per tipologie lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo o per professionalità elementari connotate da compiti
generici e ripetitivi, individuate sulla base di quanto previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante. I tirocinanti non possono essere utilizzati per far fronte ai periodi di più intensa attività aziendale o stagionale, per ricoprire in autonomia ruoli o posizioni essenziali per il funzionamento dell’organizzazione aziendale del soggetto ospitante, oppure per la sostituzione di lavoratori assenti per malattia, infortunio, maternità, ferie.
Il tirocinio non può essere attivato se il tirocinante ha avuto con il soggetto ospitante un precedente rapporto di lavoro in qualsiasi forma contrattuale (subordinata e non) nei ventiquattro mesi antecedenti l’attivazione del percorso formativo, ad eccezione delle prestazioni di lavoro accessorio svolte, nei sei
mesi precedenti, per non più di trenta giorni, anche non consecutivi; non può essere attivato in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate per attività riservate alla professione. Il soggetto ospitante non può svolgere più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, anche se relativi a profili professionali diversi e svolti presso unità operative diverse, salva l’ipotesi del rinnovo di cui all’articolo 3, comma 8, nonché della ripetibilità della esperienza formativa prevista dall’articolo 3, comma 5, per i tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali. Il medesimo soggetto non può fungere da soggetto ospitante e soggetto promotore rispetto allo stesso tirocinio. Con l’A.D. n.647 del 23.11.2023 è stata approvata la modulistica per l’attivazione dei tirocini extracurriculari di inserimento e reinserimento lavorativo e formativi e di orientamento.