Risposta

Al portale possono accreditarsi Aziende, Intermediari autorizzati, Lavoratori.
Ecco l’elenco:
a) datori di lavoro privati: Titolare o legale rappresentante;
b) enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, quando effettuino direttamente o a mezzo di propri dipendenti le comunicazioni: Dirigente responsabile del procedimento di assunzione;
c) agenzie di somministrazione, quando effettuino direttamente o a mezzo di propri dipendenti le comunicazioni relative ai lavoratori somministrati: legale rappresentante;
d) consulenti del lavoro, abilitati, ai sensi dell’ articolo 1, comma 1 e articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12 a compiere, per conto di qualsiasi datore di lavoro, tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente; requisito è l’iscrizione all’albo a norma dell’art. 9 della legge citata;
e) gli avvocati e i procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, sempre secondo quanto previsto dalle norme citate alla lettera precedente. Per essi costituisce requisito indispensabile, l’iscrizione ai rispettivi albi;
f) servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle piccole imprese, anche in forma di cooperativa, che abbiano affidato l’esecuzione secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 4 della medesima legge n. 12/1979 e successive modificazioni. Condizione essenziale è che il servizio sia assistito da uno o più consulenti del lavoro, con le modalità stabilite nelle note circolari del Ministero del Lavoro – Direzione Generale per l’Attività Ispettiva n. 35/SEGR/007004 del 4 giugno 2007 e n. 13649 del 23 ottobre 2007, e che le attività siano svolte esclusivamente per conto dei propri associati;
g) associazioni di categoria delle imprese agricole, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9-bis, comma 6 della legge 28 novembre 1996, n. 608: legale rappresentante;
h) altre associazioni di categoria dei datori di lavoro, qualora detengano i documenti (libri paga e matricola) per il tramite dei consulenti del lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 8 del d.lgs. 11 dicembre 2002, n. 29; condizione essenziale è che le attività siano svolte esclusivamente per conto dei propri associati;
i) agenzie per il lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), d.lgs. 276/2003, per tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito dell’attività di intermediazione: legale rappresentante;
j) soggetti promotori dei tirocini: legale rappresentante;
k) cittadini.