Chi deve inviare le comunicazioni? - Sintesi Taranto
I soggetti obbligati a presentare le comunicazioni obbligatorie sono:
• datori di lavoro privati;
• pubbliche amministrazioni;
• enti pubblici economici;
• agenzie di somministrazione.
Tutti i datori di lavoro possono adempiere all'obbligo di comunicazione anche tramite consulenti autorizzati (cd. soggetti abilitati). I soggetti abilitati a presentare le comunicazioni obbligatorie sono:
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i consulenti del lavoro, abilitati, ai sensi degli articoli 1, comma 1 e articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente. Prerequisito è l'iscrizione all'albo a norma dell’art. 9 della legge citata;
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gli avvocati e procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, sempre secondo quanto previsto dalle norme citate al punto precedente. Per essi costituisce prerequisito l’iscrizione ai rispettivi albi e la comunicazione alla direzione del lavoro della provincia in cui esercitano la consulenza del lavoro;
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i servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle piccole imprese, anche in forma cooperativa, che abbiano affidato l’esecuzione secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 4 della medesima l. n. 12/1979 e successive modificazioni;
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le associazioni di categoria delle imprese agricole, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9-bis, comma 6 della legge 28 novembre 1996, n. 608;
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le altre associazioni di categoria dei datori di lavoro;
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le agenzie per il lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), d.lgs. 276/2003, per tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito dell’attività di intermediazione;
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i soggetti promotori dei tirocini.
Si precisa che i soggetti di cui ai punti 1 e 2 devono registrarsi direttamente ed essere così i professionisti stessi i titolari delle credenziali di accesso al servizio e non già un dipendente della struttura presso la quale svolgono la propria professione.
Tutti i soggetti, obbligati e abilitati, per accedere al servizio e inviare la comunicazione devono necessariamente accreditarsi secondo le modalità indicate da ciascuna Regione o Provincia Autonoma dove è ubicata la sede di lavoro (le agenzie di somministrazione fanno riferimento all’ubicazione delle sedi operative).



