I soggetti obbligati a presentare le comunicazioni obbligatorie sono:

    • datori di lavoro privati;

    • pubbliche amministrazioni;

    • enti pubblici economici;

    • agenzie di somministrazione.

Tutti i datori di lavoro possono adempiere all'obbligo di comunicazione anche tramite consulenti autorizzati (cd. soggetti abilitati). I soggetti abilitati a presentare le comunicazioni obbligatorie sono:

  1. i consulenti del lavoro, abilitati, ai sensi degli articoli 1, comma 1 e articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente. Prerequisito è l'iscrizione all'albo a norma dell’art. 9 della legge citata;

  2. gli avvocati e procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, sempre secondo quanto previsto dalle norme citate al punto precedente. Per essi costituisce prerequisito l’iscrizione ai rispettivi albi e la comunicazione alla direzione del lavoro della provincia in cui esercitano la consulenza del lavoro;

  3. i servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle piccole imprese, anche in forma cooperativa, che abbiano affidato l’esecuzione secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 4 della medesima l. n. 12/1979 e successive modificazioni;

  4. le associazioni di categoria delle imprese agricole, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9-bis, comma 6 della legge 28 novembre 1996, n. 608;

  5. le altre associazioni di categoria dei datori di lavoro;

  6. le agenzie per il lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), d.lgs. 276/2003, per tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito dell’attività di intermediazione;

  7. i soggetti promotori dei tirocini.

Si precisa che i soggetti di cui ai punti 1 e 2 devono registrarsi direttamente ed essere così i professionisti stessi i titolari delle credenziali di accesso al servizio e non già un dipendente della struttura presso la quale svolgono la propria professione.

Tutti i soggetti, obbligati e abilitati, per accedere al servizio e inviare la comunicazione devono necessariamente accreditarsi secondo le modalità indicate da ciascuna Regione o Provincia Autonoma dove è ubicata la sede di lavoro (le agenzie di somministrazione fanno riferimento all’ubicazione delle sedi operative).